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Statuto dell'Associazione Turistica Luci del Sulcis

Art. 1 - Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TURISTICA LUCI DEL SULCIS“.

L’associazione ha sede in via Porto Pino 10 a Sant’Anna Arresi (SU), non ha fini di lucro, indirizzo di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle stituzioni civili.

Art. 2 - Finalità e Scopi

L’associazione e un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è esperessione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione si propone di:

  • Diffondere l’ospitalità famigliare delle strutture extra-alberghiera favorendo la conoscenza, tra gestore e ospite e di far apprezzare la cultura e le tradizioni del nostro territorio.
  • Creare una rete che favorisca la aggregazione e la socializzazione tra i soci e che ottimizzi la richiesta di domanda-offerta.
  • Collaborare con gli Enti competenti per monitorare e certificare la qualità dell’offerta turistica.
  • Promuovere la formazione e la qualificazione professionale dei soci con il contributo degli Enti competenti.
  • Organizzare attività turistiche ( eventi musicali, cammini e percorsi guidati , visite presso siti archeologici , musei , aree protette , tour – enogastronomici , ecc. ) che oltre alla più completa conoscenza del territorio ,sono di traino per lo sviluppo turistico anche in quei periodi dell’anno con meno affluenza.
  • Partecipare a fiere e attività del settore turistico per la promozione del nostro territorio .
  • Promuovere il territorio del Sulcis Iglesiente , valorizzando le persone , il patrimonio culturale e ambientale , i prodotti tipici anche attraverso la promozione di eventi culturali e musicali.
  • Far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche , artistiche e produttive locali , incentivando il turismo culturale .
  • Sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d’interesse artistico , storico , naturalistico e ambientale , rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione.
  • Migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale , promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio.
  • Creare legami , collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati , di diversa natura e a vari livelli , al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale.
  • Coinvolgere le attività produttive , economiche e imprenditoriali , mettendo in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio , nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale.

Art.3 – Durata

L’associazione avrà durata illimitata

Art.4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte della Associazione , in qualità di soci , sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni .

Tutti coloro i quali intendono far parte della Associazione dovranno farne domanda.

L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi, assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione no è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

In caso di domanda di ammissione a socio di minori , le stesse devono essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

  • Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti.
  • La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
  • É esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa . La qualifica di socio permane al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’Art.6, che ne comportano la perdita.

Art. 6 – Decadenza dei soci

  • I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
    • Dimissione volontaria
    • Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale
    • Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione , o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
  • Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
  • L’associato radiato no può più essere riammesso.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Gli organi della Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci,
  • Il Presidente,
  • Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti della Assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per l’approvazione in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Aprile.

L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno , ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.

L’assemblea Straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Associazione o Cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’Art. 11:

  • Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche ( art. 13).
  • Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche.
  • Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione.
  • Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art.28.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza , dal Consigliere più anziano quale socio per età.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché , qualora se ne ravvivasse l’opportunità da tutti i presenti.

Il verbale viene conservato agli atti della associazione ed inserito in apposito libro verbali delle assemblee dei soci e tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prenderne visione.

E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione della assemblea.

Art.10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

Il socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro socio.

Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art.11 – Convocazione

La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.

In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’associazione presso la sede della stessa almeno 8 giorni prima della data stabilita.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art.12 – Validità Assembleare

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dia soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore della associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte della attività di consigliere svolta

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse, da tutti i presenti.

Art.14 – Compiti del Consiglio Direttivo

  • Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
  • Redigere il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla assemblea.
  • Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da fare almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
  • Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione della assemblea degli associati.
  • Promuovere l’allestimento di attività culturali e musicali .
  • Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente , e dei collaboratori , curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
  • Determinare l’importo delle quote associative annuali , fissandone le modalità di pagamento da sottoporre alla assemblea dei soci.
  • Adottare i provvedimenti di radiazione.
  • Curare l’ordinaria amministrazione e con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti alla assemblea,alla straordinaria amministrazione,in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione.
  • Attuare le finalità previste dallo statuto.

Art.15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il C.D. si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art.16 -Dimissioni

Qualora, nel corso dell’esercizio sociale , per qualsiasi ragione, venissero a mancare una o più consiglieri, il C.D. provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto.

In carenza di tale condizione, il C.D. potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.

Questi però, dovranno essere confermati nella prossima assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al C.D. che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri , i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte della assemblea straordinaria.

Il componente del C.D. che non partecipi a due riunioni consecutive del C.D. senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art.17 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del C.D., dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome della associazione.

Gli altri soci, per patto espresso non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di quest’ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del C.D. e della assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Il verbale deve essere conservato agli atti della associazione ed inserito nel libro dei verbali del C.D.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., dirige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.20 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, coloro che non siano cittadini Italiani o comunitari e maggiorenni.

Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Art. 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

  • Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finaziario.
  • Il rendiconto economico/finanziario, in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria della associazione.

Art.23 – Patrimonio ed entrate

  • I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo ed approvate dalla assemblea dei soci , dai contributi di Enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla associazione.
  • Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
  • In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati ,anche in forma indiretta.

Art. 24 – Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Per tali deliberazioni , inoltre occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 – Scioglimento

  • Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per soggetto lo scioglimento della associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto al voto con l’esclusione delle deleghe.
  • L’assemblea , all’atto di scioglimento della associazione , delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  • La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblicità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Clausola Compromissoria

  • Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti , ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
  • La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza , indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  • L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
  • L’arbitro avrà sede in Cagliari ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

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