LUCI DEL SUCIS – Il Portale Turistico del Sulcis Iglesiente
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E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TURISTICA LUCI DEL SULCIS“.
L’associazione ha sede in via Porto Pino 10 a Sant’Anna Arresi (SU), non ha fini di lucro, indirizzo di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle stituzioni civili.
L’associazione e un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è esperessione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’associazione si propone di:
L’associazione avrà durata illimitata
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte della Associazione , in qualità di soci , sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni .
Tutti coloro i quali intendono far parte della Associazione dovranno farne domanda.
L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi, assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione no è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione.
In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
In caso di domanda di ammissione a socio di minori , le stesse devono essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Gli organi della Associazione sono:
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per l’approvazione in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Aprile.
L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno , ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.
L’assemblea Straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Associazione o Cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
Rientrano inoltre, nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’Art. 11:
L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza , dal Consigliere più anziano quale socio per età.
Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché , qualora se ne ravvivasse l’opportunità da tutti i presenti.
Il verbale viene conservato agli atti della associazione ed inserito in apposito libro verbali delle assemblee dei soci e tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prenderne visione.
E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione della assemblea.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
Il socio ha diritto a un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro socio.
Un socio può essere portatore di una sola delega.
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’associazione presso la sede della stessa almeno 8 giorni prima della data stabilita.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dia soci presenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore della associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte della attività di consigliere svolta
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse, da tutti i presenti.
Il C.D. si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale , per qualsiasi ragione, venissero a mancare una o più consiglieri, il C.D. provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto.
In carenza di tale condizione, il C.D. potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.
Questi però, dovranno essere confermati nella prossima assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al C.D. che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri , i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte della assemblea straordinaria.
Il componente del C.D. che non partecipi a due riunioni consecutive del C.D. senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Il Presidente, per delega del C.D., dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome della associazione.
Gli altri soci, per patto espresso non assumono tale obbligo.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di quest’ultimo.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del C.D. e della assemblea dei soci alla prima riunione utile.
Il verbale deve essere conservato agli atti della associazione ed inserito nel libro dei verbali del C.D.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., dirige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, coloro che non siano cittadini Italiani o comunitari e maggiorenni.
Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Per tali deliberazioni , inoltre occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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